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Aspetti fiscali
Vediamo ora gli aspetti fiscali.
La stessa legge 173, nell' articolo 3, al punto 4 dice:
"4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro"
Quindi, fino a che i redditi derivanti da un'attività di vendita diretta (anche in presenza di altri redditi, che non vanno a sommarsi), non raggiungono i 5000 euro all'anno, l'attività è da considerarsi "occasionale" e i suoi redditi NON vanno ad aggiungersi a quelli derivanti da altri impieghi.
Su fisco oggi leggiamo:
"Con successiva circolare n. 103 del 6 luglio 2004, l'Inps, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 9/2004 in riferimento a tale disposizione, ha precisato, sulla scorta delle direttive nel frattempo impartite dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che il reddito di 5mila euro costituisce, comunque, una fascia di esenzione e che, in caso di superamento di detta fascia in relazione alle sole attività considerate dalla norma, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente e che il superamento di detto limite può discendere anche da una pluralità di rapporti.."
Dopo il superamento dei 5000 euro annuali, gli incaricati alle vendite, sono tenuti all'apertura della partita IVA con il codice 51190.
Le provvigioni percepite non cumulano con altri eventuali redditi e non devono essere dichiarati in base alla Risoluzione Ministeriale 180/E 12.07.95 in quanto sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 23% sul 78% come contemplato dal D.P.R. 600/73 art. 25bis.
Inoltre le provvigioni incassate non rientrano nel calcolo del limite per essere a carico del coniuge ai fini della detrazione fiscale. Pertanto coloro che percepiscono solamente provvigioni derivanti da attività di incaricato alle vendite a domicilio sono sempre fiscalmente a carico del coniuge e pertanto il coniuge può usufruire della relativa detrazione fiscale.
L'attività di incaricato alle vendite è FISCALMENTE compatibile con qualunque tipo di attività di lavoro dipendente precisando che:
- lavoratori dipendenti con aziende private,
- lavoratori dipendenti in enti pubblici,
la prima categoria di dipendenti del settore privato non hanno particolari restrizioni ed i contratti di lavoro collettivi nazionali di categoria consentono l'attività libera purchè non esercitata negli orari preposti all'attività di dipendenza; mentre la seconda categoria, a seconda degli enti pubblici interessati, sussiste una incopatibilità dettata dal nuovo contratto nazionale di lavoro che in certi casi impone la scelta dell'attività esercitata o la riduzione a part-time per l'attività pubblica. In questi casi è consigliabile interpellare il proprio ufficio del personale per chiarire la possibilità a poter svolgere l'attività di incaricato.