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Il Marketing multilivello in Italia
L'enorme sviluppo del Multilevel Marketing, sistema commerciale ampiamente utilizzato in America ed in molti paesi europei, compresa l'Italia e la mancanza, nel nostro paese (a differenza di altri, in cui le normative erano già presenti), di una legge, ha portato il governo italiano, sotto la spinta di due colossi della vendita diretta, a prendere provvedimenti per distinguere le forme di vendita legali da quelle fraudolente (catene di S.Antonio e vendite piramidali).
Un primo passo
Nel 1997 è stato "varato" un progetto di legge (3322), nel quale, un deputato, evidenzia la necessità di proteggere le attività di Multilevel Marketin legali, da catene di S.Antonio e attività piramidali che, spacciandosi per sistemi Multilevel, stavano truffando molte persone. E' importante dare un'occhiata a questo documento (da cui è nata la legge 173), perché spiega in maniera dettagliata,le differenze tra questi sistemi. E' quindi di aiuto per distinguere le attività lecite da quelle fraudolente.
Ecco alcuni stralci del progetto di legge 3322 consultabile per intero sul sito istituzionale camera.it.
Il testo è originale, i commenti
sono in blu.
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni, anche nel nostro
Paese, si è assistito allo sviluppo del multilevel marketing, una
forma di vendita del tutto innovativa per il nostro sistema economico ed imprenditoriale
che costituisce una delle più moderne varianti del
fenomeno della vendita diretta, tipica manifestazione di imprenditoria diffusa.
Al fine di
tutelare il consumatore occorre fare molta chiarezza ed evitare pericolosi
equivoci tra le forme di vendita diretta con il metodo del multilevel marketing ed,
invece, vere e proprie forme di truffa a danno del consumatore finale.
Il successo che le vendite dirette hanno riscontrato, dimostrato
dal costante incremento del volume d'affari, ha dato luogo purtroppo ad imitazioni,
deformazioni e a grossolane mistificazioni.
Si rende,
pertanto, necessario operare una netta distinzione tra le forme di "vendita diretta",
includendo anche quelle a struttura multilevel, e le cosiddette forme di "vendita
piramidale", "catene di S. Antonio", ed operazioni similari che sono oggetto
in molti Paesi di pesanti divieti legali.
Mentre, infatti,
una società che opera attraverso forme di vendita diretta retribuisce i propri agenti
o venditori riconoscendo loro delle provvigioni direttamente proporzionali alla quantità
o al valore del prodotto venduto (GDI paga il 10% sulla
quota di ciascun affiliato, che può avere anche più domini) , in una organizzazione piramidale la merce, il
prodotto è solo il pretesto per reclutare altri venditori che pagheranno all'agente
esclusivamente la posizione di rivenditore all'interno della piramide.
base di quanto appena detto appaiono perciò chiari gli elementi
che distinguono la vendita diretta dalla vendita piramidale.
Nelle vendite piramidali la
remunerazione è basata sulla acquisizione di nuove posizioni di rivendita, cioè sul
semplice reperimento di nuovi elementi da inserire nell'organizzazione. Gli
acquirenti che entrano nella catena pagano non tanto la merce ma il
diritto di accesso all'organizzazione. Nella vendita
diretta, invece, il guadagno dipende esclusivamente dalla merce effettivamente venduta.
(Infatti
per affiliarsi a GDI non si paga neanche centesimo,
il guadagno proviene dall’acquisizione del dominio e spazio web di ciascun affiliato).
Inoltre, nelle vendite piramidali, l'investimento iniziale è obbligatorio (in GDI è assente) non per l'acquisto della merce (operazione di "pura facciata"), ma quale prezzo per entrare nell'organizzazione.
Tratto da: http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/sk3500/relazion/3322.htm
Finalmente la legge
Finalmente, nel 2005, viene definitivamente approvata la legge 173/2005